STATUTO
DEL SINDACATO NAZIONALE
DEGLI AUTORI DRAMMATICI
ART. 1
II Sindacato Nazionale degli Autori Drammatici ha Sede in Roma.
ART.2
Gli scopi del Sindacato Nazionale sono i seguenti:
1° - Difendere gli interessi morali e materiali della
Categoria;
2° - Mantenere rapporti di collaborazione con gli Enti e
Uffici che presiedono allo spettacolo teatrale e radiotelevisivo in Italia e all'estero;
3° - Stabilire intese con altre categorie dello spettacolo
per contribuire alla risoluzione dei problemi che riguardano l'attività teatrale e
radiotelevisiva;
4° - Promuovere la maggiore diffusione della conoscenza dello
Spettacolo Nazionale in Italia e all'estero, anche attraverso pubblicazioni proprie.
ART.3
Possono essere ammessi in qualità di Soci i cittadini italiani i quali:
a) Abbiano scritto almeno una commedia in tre atti o due tempi oppure due atti
unici di cui vi sia stata rappresentazione da parte di una compagnia professionale in un
teatro regolare e davanti a pubblico pagante.
Ai fini dell'ammissione sono considerate commedie anche le
composizioni accompagnate da musiche purché la parte letteraria sia prevalente su quella
musicale.
b) Siano autori di un testo drammatico originale della durata di almeno trenta
minuti trasmesso dalla Rai per Radio o TV in rete nazionale.
c) Siano autori di almeno tre riduzioni drammatiche di opere letterarie
rappresentate da compagnie primarie o trasmesse dalla Rai per radio o per -TV in rete
nazionale.
Possono inoltre essere ammessi in qualità di iscritti in un elenco speciale:
1° Gli autori di almeno una commedia a spettacolo intero che abbia conseguito
il primo premio in un concorso teatrale nazionale.
2° Gli autori di almeno due commedie rappresentate da compagnie non
professionali davanti a pubblico pagante.
3° Gli studiosi del teatro di prosa che abbiano pubblicato saggi od articoli
su riviste specializzate.
Sulle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio
Direttivo. In caso di rifiuto, l'interessato può rivolgersi all'Assemblea.
ART. 4
I Soci sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di
un contributo annuale di associazione, della percentuale dell'1 % ( uno per cento)) sui
diritti di autore percepiti attraverso la SIAE, la quale vi provvederà mediante ritenuta.
I Soci inadempienti potranno essere esclusi dal Sindacato con
deliberazione del Consiglio Direttivo, previa intimazione a mezzo di lettera raccomandata
e decorsi trenta giorni da essa. Il Socio escluso potrà impugnare il provvedimento di
esclusione dinanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento stesso.
ART. 5
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.
ART. 6
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea
ordinaria è convocata una volta l'anno entro il primo quadrimestre.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che
il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, o che un gruppo di Soci, non inferiore a 25, ne
faccia domanda motivata; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla
convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata
all'indirizzo di ogni Socio, almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.
ART. 7
L'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione
qualora siano presenti (di persona o per delega) due terzi dei Soci, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è valida quando siano presenti (di
persona o per delega) tre quarti dei soci.
Ogni socio non può avere più di 4 deleghe.
ART. 8
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate o per
acclamazione, o per appello nominale, o a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta.
ART. 9
L'Assemblea Ordinaria è competente a:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e
il Collegio dei Sindaci tra i Soci del Sindacato Nazionale;
b) approvare il programma di attività sociale;
c) approvare il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo.
L'Assemblea straordinaria è competente a:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
b) decidere sullo scioglimento del Sindacato Nazionale e sulle attribuzioni
degli eventuali beni patrimoniali.
ART. 10
II Consiglio Direttivo è composto da 9 Membri e dura in
carica 3 anni.
Esso elegge nel suo seno il Segretario Generale e il Vice
Segretario, delibera su tutte le questioni riguardanti il programma di attività sociale
approvato dall'Assemblea, compila il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo e svolge
ogni altra attività intesa al raggiungimento degli scopi sociali.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata da almeno due
terzi dei presenti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima
assemblea.
I Consiglieri nominati dall'assemblea scadono insieme con
quelli in carica all'atto della loro nomina.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni due
mesi. Alle riunioni partecipano anche i Sindaci.
E' in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un
Presidente Onorario.
ART. 11
II Segretario Generale rappresenta il Sindacato Nazionale in sede
amministrativa e giudiziaria. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito a
tutti gli effetti dal Vice Segretario.
ART. 12
I Sindaci sono tre e durano in carica tre anni; hanno l'obbligo di accertare
la regolare tenuta della contabilità sociale.
ART. 13
II Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri eletti ogni tre anni
dall'Assemblea fra gli iscritti al Sindacato che non facciano parte del Consiglio
Direttivo e non ricoprano altre cariche. I Probiviri nominano nel loro seno il Presidente
del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere su ogni controversia che
possa insorgere tra i Soci del Sindacato e fra i Soci e Sindacato. Le decisioni del
Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
ART. 14
Le entrate del Sindacato Nazionale sono costituite dalle quote degli iscritti
e dalle entrate ordinarie e straordinarie.
ART. 15
L'eventuale scioglimento del Sindacato deve essere deliberato con la
maggioranza obbligatoria di due terzi dei Soci specificatamente convocati a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
|